Il superamento dell’esame elide il giudizio negativo di non ammissione (TAR Lombardia n. 3794 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che sia stato ripetuto a seguito di un provvedimento cautelare, elide l’originario giudizio negativo espresso dal consiglio di classe, perché si estrinseca in un apprezzamento globale dello studente. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di non superamento dell’esame per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia di improcedibilità prescinde dall’accertamento della legittimità del provvedimento impugnato e le spese processuali possono essere compensate in ragione della natura della controversia.
Il Fatto
Una studentessa dell’ultimo anno di un liceo scientifico di Milano impugnava il provvedimento di non ammissione all’esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026, adottato dal consiglio di classe all’esito dello scrutinio finale, nonché il relativo verbale e l’elenco degli ammessi e non ammessi. La ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti previa concessione di misure cautelari, deducendo l’illegittimità del giudizio di non ammissione.
Con decreto monocratico il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, disponendo l’ammissione con riserva della studentessa. All’esito delle prove, la ricorrente superava l’esame di Stato con voto di 63/100 e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2026 il Collegio, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., avendo accertato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e non avendo le parti manifestato osservazioni oppositive.
Nel merito della definizione, il Tribunale ha richiamato il consolidato principio secondo cui il superamento dell’esame conclusivo del ciclo di istruzione, quando sia stato ripetuto a seguito di un provvedimento cautelare, determina l’elisione dell’originario giudizio negativo espresso dal consiglio di classe. Tale effetto deriva dalla natura dell’esame di Stato, che si estrinseca in un apprezzamento globale dello studente successivo e sostitutivo rispetto alla valutazione di ammissione.
A sostegno di tale ricostruzione la sentenza cita i precedenti giurisprudenziali concordi: T.A.R. Liguria, sez. I, 12 aprile 2025, n. 433; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 luglio 2022, nn. 1306-1307; T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 maggio 2016, n. 713 e T.A.R. Liguria, sez. II, 15 aprile 2013, nn. 683-684.
Da tale principio il Collegio ha fatto discendere la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più utile per la ricorrente l’annullamento del provvedimento di non ammissione, ormai superato dall’esito positivo delle prove. In considerazione della natura della controversia, il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese processuali e l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 GDPR.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.