Fissazione dell’udienza di merito per l’ammonimento del Questore (TAR Lombardia n. 874/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di una domanda cautelare, la valutazione delle circostanze dedotte dal ricorrente può far emergere la necessità dell’approfondimento tipico della sede di merito. In tal caso, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissa la pubblica udienza per la trattazione nel merito del ricorso, da calendarizzarsi in tempi ravvicinati. L’adozione di tale provvedimento prescinde da una compiuta delibazione in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora, implicando una valutazione sommaria che non anticipa l’esito del giudizio. La pronuncia cautelare che dispone la fissazione dell’udienza di merito è idonea a definire la fase incidentale, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 24.4.2026 e notificatogli l’11.5.2026. Avverso tale provvedimento e tutti gli atti connessi e consequenziali, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia, contestando la legittimità del provvedimento questorile. Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell’Interno sia la controinteressata, insistendo per il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, esaminata la domanda cautelare, ha rilevato che le circostanze dedotte dal ricorrente necessitano di un approfondimento proprio della sede di merito. La questione, pur non apparendo prima facie priva di pregio, non può essere compiutamente delibata nella fase incidentale, richiedendo un esame più penetrante che solo il giudizio di merito può offrire.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di non pronunciarsi nel merito dell’istanza cautelare, ma di disporre, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., la fissazione della pubblica udienza per la trattazione nel merito del ricorso, da calendarizzarsi in tempi ravvicinati e comunque entro il primo trimestre del 2027. Tale scelta processuale risponde all’esigenza di assicurare una rapida definizione della controversia, evitando che la misura cautelare si protragga oltre il necessario in assenza di una decisione finale.
Il Tribunale ha infine compensato le spese della presente fase di giudizio ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm., considerata la natura della pronuncia adottata. La decisione non contiene alcuna valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, che resta integralmente riservata alla pubblica udienza di merito. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione e sarà comunicata alle parti a cura della Segreteria.
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Nota della Redazione
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