Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3729 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente nelle more del giudizio, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non dovendo più pronunciarsi sull’oggetto della controversia. L’avvenuto adempimento, se tardivo, conferma la fondatezza della pretesa azionata, legittimando la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ancorché il giudizio si concluda con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.
Nelle more del giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente depositava istanza di passaggio in decisione dichiarando che le somme dovute erano state accreditate dall’Amministrazione e insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lombardia ha rilevato che la domanda proposta nel giudizio di ottemperanza, alla luce di quanto riferito dalla parte ricorrente, aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa. Di conseguenza, il Tribunale non era più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che disciplina l’ipotesi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha, tuttavia, precisato che il tardivo adempimento da parte dell’Amministrazione conferma la fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente. Tale circostanza integra il presupposto per l’applicazione della soccombenza virtuale, alla stregua della quale le spese del giudizio vanno poste a carico della parte resistente, ancorché non vi sia stata una pronuncia di merito che abbia accolto formalmente il ricorso.
In applicazione di tali principi, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in via equitativa nell’importo complessivo di € 500,00, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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