Formazione classe prima in deroga: fumus non supera il ridotto numero di iscrizioni (TAR Lombardia n. 859 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del diniego di autorizzazione alla formazione di una classe prima in deroga ai parametri numerici ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 123/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2023, non è assistita dal prescritto fumus boni iuris quando il ridotto numero di domande di iscrizione costituisca ostacolo obiettivo non superabile sulla base di una sommaria delibazione. La verifica cautelare deve accertare, altresì, che la penuria di iscrizioni non sia riconducibile a carenze dell’istituzione scolastica, sia sul piano istruttorio sia sul piano procedimentale, profilo la cui ricostruzione, ove compiutamente documentata dall’Amministrazione, esclude il vizio di legittimità dell’operato amministrativo.
Il Fatto
Il Comune di Porto Ceresio impugnava, con ricorso cautelare, la determinazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese di non autorizzazione al funzionamento della classe prima della scuola primaria di Porto Ceresio per l’anno scolastico 2026/2027, nonché gli atti conseguenziali, ivi inclusa la conferma del diniego e le note dell’Istituto Comprensivo Statale, comunicanti la mancata attivazione della classe. Il Comune chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti e l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di riesercitare il potere amministrativo in deroga ai parametri numerici ordinari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha scrutinato la domanda cautelare alla stregua dei parametri propri dell’art. 55 cod. proc. amm., incentrati sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Sotto il primo profilo, la Sezione ha dato atto che la domanda cautelare non appare assistita dal prescritto fumus, in quanto, ad un sommario esame degli atti, l’ostacolo rappresentato dal ridotto numero di domande di iscrizione alla prima classe non appare superabile.
Il Tribunale ha valorizzato la ricostruzione dell’operato dell’Amministrazione, effettuata in memoria dalla parte resistente, relativa al periodo immediatamente successivo all’emergenza pandemica. Tale ricostruzione, secondo la prospettazione accolta in sede cautelare, sembra escludere la riconducibilità della penuria di domande a carenze dell’Istituzione scolastica, sia sul piano istruttorio sia, più in generale, sul piano procedimentale. Ne consegue il venir meno del presupposto per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, non emergendo profili di illegittimità del diniego alla luce della disciplina derogatoria invocata dal ricorrente.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ha disposto la compensazione, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie. Il dispositivo ha, infine, respinto la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione l’esecuzione dell’ordinanza e la comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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