Sospensione della decadenza della SCIA per impianti di telecomunicazione in area urbana strategica (TAR Lombardia n. 843 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare avverso l’ordine di rimodulazione della potenza o di disattivazione di impianti di comunicazione elettronica richiede un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla capillare copertura della rete e l’esercizio del potere comunale successivo all’assentimento. La mera prospettazione di questioni interpretative complesse, relative al rapporto tra disciplina statale e regionale, non preclude la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato quando l’immediata esecuzione comporterebbe una drastica riduzione del servizio in area urbana densamente popolata. Il favorevole riscontro tecnico dell’ARPA in ordine al rispetto dei limiti di esposizione, pur non esaurendo le questioni controversie, esclude la sussistenza di un pregiudizio sanitario specificamente accertato.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di rete di comunicazione elettronica, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha disposto la decadenza degli effetti di due segnalazioni certificate di inizio attività, relative ad altrettanti impianti ubicati nel tessuto urbano cittadino. Il medesimo provvedimento ordinava all’operatore di rimodulare la potenza al connettore d’antenna entro il limite di 7 Watt stabilito dalla normativa regionale, ovvero di disattivare o rimuovere gli impianti ovvero di presentare una diversa soluzione tecnica e/o localizzativa. Avverso tale determinazione la società ha proposto ricorso, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Si è costituito il solo Comune di Milano, mentre Regione Lombardia e ARPA non sono comparse in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato come le censure dedotte dalla ricorrente involgano questioni di non immediata soluzione, concernenti il rapporto tra disciplina statale e disciplinare regionale, la natura del limite previsto dall’art. 4, comma 8, della l.r. Lombardia n. 11/2001 e l’estensione del potere comunale di intervento su impianti già assentiti e in esercizio da lungo tempo. Tali profili, propri della fase di merito, non hanno tuttavia impedito la delibazione della domanda cautelare. In tal senso la sussistenza del periculum in mora è stata ravvisata nell’effetto immediato che l’esecuzione del provvedimento produrrebbe, consistente nello spegnimento degli impianti o nella drastica riduzione della loro potenza. La conseguente compromissione della continuità del servizio di comunicazione elettronica in un’area urbana centrale e densamente popolata, qualificata come strategica, ha assunto rilievo determinante nella comparazione degli interessi.
La decisione ha inoltre valorizzato un duplice profilo fattuale: da un lato, il favorevole riscontro tecnico di ARPA, che ha escluso la sussistenza di un pregiudizio sanitario specificamente accertato in relazione ai limiti elettromagnetici; dall’altro, la circostanza che gli impianti insistono su siti attivi dal 1999 e che il Comune è intervenuto solo nel 2026, dopo un rilevante lasso di tempo dalla loro attivazione originaria e, quanto ai titoli più recenti, dopo il decorso di un significativo intervallo dalla presentazione delle pratiche. Tale inerzia ha rafforzato, nella fase sommaria, l’esigenza di preservare la situazione di fatto sino alla definizione del giudizio di merito.
Il Tribunale ha ritenuto, in sede di comparazione, prevalente l’interesse alla provvisoria conservazione dell’operatività degli impianti, in considerazione del carattere essenziale del servizio e dell’interesse pubblico alla capillare copertura della rete. Ha pertanto accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato fino alla trattazione collegiale di merito, fissata per l’udienza pubblica del 07 aprile 2027, con compensazione delle spese della presente fase.
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Nota della Redazione
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