Cessazione della materia del contendere per avvenuta esecuzione della sentenza (TAR Lombardia n. 3684 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, abbia dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati, come attestato dalla stessa parte ricorrente. In tal caso, il giudice non deve procedere allo scrutinio del ricorso, ma deve limitarsi a prendere atto dell’intervenuta ottemperanza. La soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente, che abbia dato esecuzione solo a seguito della proposizione del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, soccombente in un giudizio definito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 173/2024 del 17.01.2024, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione del giudicato. L’amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Nelle more del procedimento, il Ministero provvedeva a dare esecuzione alla sentenza, nei termini ivi indicati, come dichiarato dal ricorrente con nota depositata in giudizio in data 11.06.2026, senza che la difesa erariale sollevasse osservazioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito della dichiarazione del ricorrente circa l’intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, non vi era più alcuna utilità nello scrutinio del ricorso per ottemperanza. L’avvenuta ottemperanza spontanea, successiva alla proposizione del ricorso, ha determinato il venir meno della materia del contendere, dovendosi applicare l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di cessazione della materia del contendere quale ipotesi di definizione del giudizio senza pronuncia nel merito.
La decisione di non scrutinare il ricorso si fonda sulla constatazione che l’interesse azionato dal ricorrente — l’adozione dei provvedimenti conseguenti al giudicato favorevole — è stato interamente soddisfatto dall’amministrazione. L’istituto della cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvenga un evento idoneo a eliminare ogni residua utilità della pronuncia richiesta, rendendo il processo privo di oggetto.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, valorizzando la circostanza che l’esecuzione è avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. La condanna è stata pertanto posta a carico del Ministero resistente, con liquidazione in misura forfettaria e con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, che ne avevano fatto istanza dichiarandosi antistatari. Il Collegio ha altresì precisato che la difesa erariale non ha formulato osservazioni avverso la richiesta di declaratoria di cessazione, circostanza che ha ulteriormente agevolato la definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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