L’ottemperanza alla sentenza sul bonus docenti impone il pagamento integrale e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3683 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna del giudice ordinario al pagamento del beneficio economico della Carta Docente, passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce titolo esecutivo idoneo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza dell’amministrazione e le assegna un termine per provvedere al pagamento integrale, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con facoltà di delega e a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro la condanna del Ministero al riconoscimento del beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23. Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento nel termine dilatorio di legge dalla notificazione della sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come il titolo giudiziale fosse passato in giudicato e fosse stato ritualmente notificato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’amministrazione non aveva provveduto ad alcun pagamento, neppure parziale, né aveva formulato deduzioni o fornito indicazioni sull’andamento della procedura nella memoria di stile depositata. Il credito risultava, pertanto, non contestato nell’an e nel quantum.
Il Collegio ha, quindi, accertato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto dare corso al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alle spese di lite, il TAR ne ha disposto la condanna secondo le indicazioni dei criteri richiamati, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidandole in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.