Ottemperanza per la Carta del docente: esclusi gli interessi non statuiti nel giudicato (TAR Lombardia n. 3673 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, il giudice amministrativo non può riconoscere una componente del credito, come gli interessi legali, non statuita nella pronuncia da eseguire, poiché ciò richiederebbe un’integrazione del giudicato mediante un potere di natura cognitoria, precluso in tale sede. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, che regola l’esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso inutilmente perché il ricorso sia ammissibile.
Il Fatto
Un docente, in forza della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che ne aveva dichiarato il diritto all’accreditamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al versamento di una somma complessiva per diverse annualità, ha visto rimanere insoddisfatta la propria pretesa.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto la domanda, ritenendo il ricorso fondato. In via preliminare, ha accertato la corretta instaurazione del giudizio, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro, notificata telematicamente all’amministrazione, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 era inutilmente decorso.
Sul piano sostanziale, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria, sorretta da un titolo esecutivo avente efficacia di giudicato, limitatamente all’importo di euro 3.500,00 per l’accredito della Carta del docente. L’amministrazione non aveva contestato la documentazione prodotta né aveva provveduto al pagamento.
La Corte ha invece respinto la richiesta di condanna al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Tale posta debitoria, non essendo stata riconosciuta nella sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza, non poteva essere riconosciuta dal giudice amministrativo. Il credito per la formazione professionale è, secondo la giurisprudenza richiamata, indicato al valore nominale e il riconoscimento degli interessi non compresi nell’oggetto della condanna richiederebbe un’integrazione del giudicato, tramite un potere di natura cognitoria che è precluso al giudice dell’ottemperanza, specialmente quando la pronuncia da eseguire provenga dal giudice civile.
Il Tribunale ha, quindi, ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni e ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, per il caso di perdurante inerzia, con facoltà di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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