La revisione della patente e i requisiti fisico-psichici e l’idoneità tecnica (TAR Lombardia n. 3670 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di un sinistro stradale, redatta dalla polizia giudiziaria con dovizia di particolari e corredata da reportage fotografico e immagini da telecamere, è idonea a sorreggere il giudizio discrezionale dell’Amministrazione in sede di revisione della patente di guida, avuto riguardo alla finalità cautelare della misura. Il provvedimento che dispone tale revisione può legittimamente imporre al destinatario di sottoporsi sia alla verifica della persistenza dei requisiti fisici e psichici sia all’esame di idoneità tecnica, non essendo l’art. 128 cod. strada ostativo a che entrambi gli accertamenti siano disposti con un unico atto. La gravità del fatto, quale l’investimento di un pedone con lesioni personali, può far sorgere ragionevoli dubbi sulla permanenza dell’idoneità tecnica e giustifica l’accertamento di tutti i requisiti prescritti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente di guida categoria CE, impugnava il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile aveva disposto la revisione della patente, prescrivendo la verifica della persistenza dei requisiti fisico-psichici e dell’idoneità tecnica. Il provvedimento traeva origine dalla segnalazione dei Carabinieri del 21 gennaio 2026, relativa a un sinistro stradale nel quale il ricorrente, intento in una manovra in retromarcia con un autoveicolo per uso speciale, aveva causato gravi lesioni a un pedone.
Il ricorrente lamentava la carenza di istruttoria e motivazione, deducendo che l’Amministrazione si fosse adagiata acriticamente sulla segnalazione, e contestava la contraddittorietà della misura per aver imposto entrambi gli accertamenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto l’impugnativa manifestamente infondata, respingendo le doglianze del ricorrente. In primo luogo, ha riconosciuto piena idoneità alla segnalazione dei Carabinieri, descrittiva con dovizia di particolari delle dinamiche del sinistro e accompagnata da un esteso reportage fotografico, da immagini di videosorveglianza e da una deposizione testimoniale.
Quanto alla presunta contraddittorietà, il Collegio ha chiarito che l’art. 128 cod. strada non esclude che con un unico provvedimento la Motorizzazione possa imporre al destinatario entrambi gli esami sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici e sull’idoneità tecnica.
La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui dalla sola realizzazione di un investimento di un pedone possono sorgere ragionevoli dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica, citando Cons. Stato, sez. V, n. 9382 del 2022.
Da ultimo, ha ritenuto che la gravità del fatto abbia in modo tutt’altro che irragionevole indotto l’Amministrazione a verificare la persistenza di tutti i requisiti di idoneità prescritti. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese per ragioni di equità.
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Nota della Redazione
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