Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3669 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici pregressi e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. L’Amministrazione deve completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può legittimamente proporre il ricorso di cui agli artt. 112 e segg. c.p.a. Accolta la domanda, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni e nomina sin d’ora un commissario ad acta, assegnando allo stesso il termine di sessanta giorni dal momento della richiesta di intervento per l’esecuzione in via sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, la declaratoria del diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero resistente all’accredito della somma complessiva di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione professionale. La sentenza, pubblicata il 31 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria in data 24 febbraio 2026.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, avvenuta il 21 agosto 2025, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, nessun adempimento era stato posto in essere. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la regolarità della notifica della sentenza ottemperanda al Ministero in data 21 agosto 2025, il suo passaggio in giudicato e la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 5 marzo 2026. Risultava pertanto inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione necessaria per poter validamente azionare il rimedio dell’ottemperanza.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente come indicato nella pronuncia ottemperanda.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, dovrà porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione della sentenza entro i sessanta giorni successivi alla richiesta. Il commissario potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione. Non è stata prevista la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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