Carta docente: accolta l’ottemperanza, commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 3667 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza volta a conseguire la corresponsione della carta docente è fondata quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento, nemmeno parziale, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. In caso di persistente inerzia, il giudice assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda al pagamento in luogo dell’amministrazione. La penalità di mora non è dovuta quando la condanna risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno. Non avendo ricevuto alcun pagamento, la parte interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza, ormai passata in giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, chiarendo che l’ottemperanza non poteva estendersi alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, in quanto, essendo state distratte in favore del difensore, per esse non era stata esperita la relativa azione. Nel merito, il Collegio ha rilevato che, rispetto al titolo giudiziale, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva formulato alcuna deduzione sull’andamento della procedura, né fornito elementi per contestare il credito nell’an e nel quantum. Tale silenzio ha condotto il Tribunale a dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione.
Conseguentemente, è stato assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR ne ha escluso la sussistenza, ritenendo manifestamente iniqua la condanna dell’amministrazione, considerato il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, nonché l’entità delle somme pretese. Il ricorso è stato accolto, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre accessori, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.