Sospensione dell’ordinanza di demolizione in attesa del merito quando la questione richiede approfondimento (TAR Lombardia n. 810 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi può essere disposta quando la controversia presenti profili di complessità tali da richiedere il compiuto approfondimento proprio della fase di merito, risultando la disamina delle censure incompatibile con la sommarietà della trattazione cautelare. In tal caso, il pregiudizio correlato alla rimozione delle opere giustifica l’adozione della misura conservativa al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, molteplici provvedimenti del Comune di Pavia, tra cui la comunicazione di improcedibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, il diniego di permesso di costruire in sanatoria e l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un compendio produttivo. La società deduceva, tra l’altro, l’erronea rappresentazione dei luoghi nelle istanze di sanatoria e compatibilità paesaggistica presentate, nonché l’esistenza di un parere favorevole rilasciato dalla competente Soprintendenza nel 2012.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nel valutare la domanda cautelare, ha rilevato che la controversia presentava profili di complessità, considerata la presenza del parere favorevole della Soprintendenza e le questioni correlate all’affermata erronea rappresentazione dei luoghi. La disamina delle censure articolate in ricorso è stata ritenuta tale da richiedere il compiuto approfondimento proprio della fase di merito, risultando incompatibile con la sommarietà della trattazione cautelare.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha valorizzato il pregiudizio correlato alla rimozione delle opere, disponendo la sospensione della sola ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio.
L’istanza cautelare è stata pertanto accolta nei limiti precisati, con fissazione dell’udienza pubblica di merito e compensazione delle spese della fase processuale.
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Nota della Redazione
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