Cessazione della materia del contendere e spese alla soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 3592 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere la circostanza che l’amministrazione, nelle more del giudizio, abbia dato integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, nei termini ivi indicati. In tale evenienza il giudice dell’ottemperanza dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di scrutinare il merito delle censure. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’esecuzione spontanea della pronuncia è comunque intervenuta solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza n. 1957/2025 del Tribunale di Milano del 29.04.2025, chiedendo che l’amministrazione provvedesse a dare esecuzione a quanto statuito dal giudice ordinario in sede di cognizione sul rapporto di lavoro.
Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Nelle more del procedimento, tuttavia, l’istante depositava una nota in data 16.06.2026 con la quale dichiarava che l’amministrazione aveva nel frattempo dato esecuzione alla sentenza, nei termini ivi indicati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in camera di consiglio, ha rilevato che la dichiarazione della ricorrente — non contestata dalla difesa erariale, che non aveva formulato osservazioni sul punto — rendeva superfluo qualsiasi scrutinio nel merito del ricorso per ottemperanza.
La sopravvenuta esecuzione della pronuncia da parte dell’amministrazione determina, infatti, il venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una decisione, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Sul piano processuale, l’esito si sostanzia in una declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che il Collegio ha richiamato unitamente all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., in tema di rito dell’ottemperanza.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: sebbene il giudizio non si sia concluso con una pronuncia di merito, l’esecuzione è intervenuta soltanto a seguito dell’instaurazione del ricorso, sicché l’amministrazione va considerata soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate forfettariamente in euro 500,00 oltre accessori.
La condanna è stata pronunciata con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, che si erano dichiarati antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., richiamato in materia. Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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