La decadenza della concessione per inadempimento del concessionario anche solo su una delle plurime motivazioni (TAR Lombardia n. 3483 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di decadenza da una concessione amministrativa, quando sia sorretto da una plurimotivazione, resiste alle censure del ricorrente se anche una sola delle ragioni poste a suo fondamento risulti legittima e immune da vizi, restando assorbite le doglianze avverso le altre. Integra la grave inadempienza contrattuale, ex art. 5, comma 2, lett. j), della Convenzione, la condotta del concessionario che non onori gli obblighi di restituzione dei mutui contratti con l’istituto finanziatore, allorché la mancata corresponsione delle rate determini l’escussione della fideiussione prestata dall’Amministrazione concedente. La realizzazione di opere non previste in Convenzione, come i campi da padel, non può costituire giustificazione dell’inadempimento, trattandosi di attività estranea al perimetro delle obbligazioni assunte e non idonea a fondare l’impossibilità di restituzione delle somme mutuate.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un’area comunale destinata alla realizzazione e gestione di un impianto sportivo, impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza dalla convenzione per grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Il provvedimento, efficace dal 1° settembre 2025, era fondato su plurime ragioni, tra cui il mancato pagamento dell’importo di euro 4.477.683,38 corrisposto dal Comune all’Istituto per il Credito Sportivo a seguito dell’escussione delle fideiussioni rilasciate dall’ente a garanzia dei mutui concessi alla concessionaria.
La società deduceva l’illegittimità del provvedimento, contestando la fondatezza delle singole contestazioni e imputando l’inadempimento del mutuo alla mancata autorizzazione comunale alla realizzazione dei campi da padel, i cui introiti avrebbero consentito di onorare le rate del finanziamento. Il giudice di prime cure respingeva l’istanza cautelare, mentre il Consiglio di Stato, in sede di appello, accoglieva l’istanza sulla base del solo periculum in mora, con decisione intervenuta prima dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia un atto plurimotivato, sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie. In tali casi, la giurisprudenza costante richiede che il ricorrente dimostri l’illegittimità di tutti i singoli profili per ottenere l’annullamento; in mancanza, il giudice può respingere il ricorso sulla sola base della fondatezza di una delle motivazioni, assorbendo le censure dedotte avverso le altre.
La prima ragione posta a fondamento della decadenza attiene all’inadempimento della concessionaria agli obblighi di restituzione dei mutui stipulati con l’istituto di credito sportivo e garantiti da fideiussione comunale. Tale inadempimento non è stato contestato dalla ricorrente, la quale si è limitata a fornirne una giustificazione, richiamando la mancata autorizzazione alla realizzazione dei campi da padel. Il Collegio ha però rilevato che tale circostanza fuoriesce dal perimetro di ciò che potrebbe giuridicamente assumere rilievo per fondare l’impossibilità di restituzione delle somme mutuate, trattandosi di opere non previste nell’art. 4 della Convenzione e comunque estranee ai finanziamenti garantiti dall’ente.
Dalla lettura della Convenzione emerge che i mutui avevano ad oggetto la realizzazione degli interventi ivi specificati, tra cui i campi da padel non figurano. La ricorrente, dopo aver corrisposto le rate fino al 31 dicembre 2022, non aveva più adempiuto, nonostante le diffide dell’istituto mutuante e dello stesso Comune. L’escussione della fideiussione per l’intera esposizione debitoria, pari a euro 4.477.683,38, ha determinato l’onere economico a carico dell’Amministrazione, configurabile come grave inadempienza ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. j), della Convenzione.
Conseguentemente, la prima motivazione del provvedimento impugnato è risultata immune dalle censure dedotte e idonea a sorreggere la decadenza, con assorbimento delle restanti doglianze. Il ricorso è stato respinto, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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