Respingimento alla frontiera e revoca del visto: il TAR impone la verifica in concreto della segnalazione Schengen (TAR Lombardia n. 3479 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nella banca dati SIS non vincola “sempre e comunque” gli Stati non segnalanti, impedendo loro di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno: essa impone invece una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione, tale da consentire il rilascio o la proroga del titolo ogni qualvolta lo straniero non sia ritenuto, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Il respingimento alla frontiera fondato esclusivamente su una segnalazione SIS antecedente al rilascio del visto è illegittimo per difetto di istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa, ove l’Amministrazione non abbia verificato i fatti sottesi alla segnalazione. La revoca del visto d’ingresso è atto di competenza dell’Autorità consolare che lo ha rilasciato, non della Polizia di Frontiera.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino egiziano, otteneva il 23 ottobre 2024 un visto d’ingresso per lavoro subordinato, rilasciato dall’Ufficio Visti del Consolato d’Italia, a valere sulle quote del Decreto Flussi 2023. Dopo il regolare ingresso in Italia e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, faceva ritorno in Egitto per ferie e rientrava in Italia il 19 agosto 2025. Alla frontiera aeroportuale gli veniva notificato il respingimento immediato, in quanto “segnalato ai fini della non ammissione nel SIS”, unitamente alla revoca del visto d’ingresso.
Il ricorrente impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR Lombardia, deducendo il difetto di istruttoria e la violazione della normativa in materia di competenza alla revoca del visto. Il Tribunale disponeva un’istruttoria per acquisire chiarimenti sulla segnalazione SIS, emessa dalle Autorità tedesche.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che l’istruttoria ha dimostrato come la segnalazione SIS fosse antecedente al rilascio del visto: la Polizia Federale Tedesca aveva identificato il ricorrente il 5 ottobre 2024, in possesso di un visto Schengen rilasciato dalle Autorità italiane ma scaduto nell’aprile 2022. Ciononostante, l’Autorità consolare italiana aveva rilasciato il visto per lavoro subordinato il 23 ottobre 2024. Il respingimento fondato su tale segnalazione rende palese il difetto di istruttoria e la contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 22 gennaio 2026, secondo cui la segnalazione Schengen non può essere interpretata come vincolante “sempre e comunque” per gli Stati non segnalanti. La recente evoluzione normativa, in particolare il regolamento n. 2018/1861/UE, impone una valutazione individuale e in concreto della posizione dello straniero, che può ottenere il titolo di soggiorno nonostante la segnalazione, qualora non sia ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Nel caso di specie, nessuna verifica in concreto è stata effettuata dalla Polizia di Frontiera, che si è limitata a richiamare la segnalazione senza appurare i fatti sottesi. L’assenza di elementi sopravvenuti rispetto alla segnalazione, che non aveva impedito il rilascio del visto, denota il difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato la incompetenza della Polizia di Frontiera ad annullare il visto d’ingresso. La normativa di riferimento – art. 34 del Regolamento 810/2009/CE, art. 4 del d.lgs. n. 286/1998, artt. 5, 6 e 6-bis del d.P.R. n. 394/1999 – individua la competenza al rilascio in capo alle rappresentanze diplomatiche o consolari, sicché il contrarius actus non può che essere adottato dalla medesima Autorità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4346).
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Nota della Redazione
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