Il silenzio-inadempimento sulla VIA dei progetti PNRR legittima il rimborso del 50% dei diritti istruttori (TAR Lombardia n. 3364 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del medesimo decreto, riconducibili al PNRR, al fondo complementare e al PNIEC, hanno natura perentoria. La loro inutile decorrenza determina l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’autorità competente e l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto. La mancata espressione dei pareri endoprocedimentali, ovvero l’eventuale dissenso, non elidono tale obbligo. La violazione dei termini di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, comporta, ai sensi del comma 2-ter, il diritto del proponente al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati ai sensi dell’art. 33 del medesimo decreto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza per l’avvio del procedimento di VIA per un impianto agrovoltaico avanzato, con le relative opere di connessione, riconducibile ai progetti attuativi del PNRR-PNIEC. Il Ministero dell’Ambiente aveva dichiarato la procedibilità dell’istanza e avviato la consultazione pubblica. Dopo una richiesta di integrazioni documentali e una seconda fase di consultazione, il procedimento si era arrestato: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non aveva predisposto lo schema di provvedimento e il Ministero non aveva adottato alcuna determinazione entro i termini di legge.
La società aveva quindi agito ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento delle amministrazioni coinvolte e la condanna del Ministero a concludere il procedimento, oltre al riconoscimento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria per il superamento dei termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato come perentori i termini procedimentali: tale natura discende dal dato testuale dell’art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, che li richiama espressamente alle disposizioni in tema di potere sostitutivo e responsabilità per il danno da ritardo. In coerenza, il giudice ha valorizzato il principio del favor per le fonti rinnovabili, richiamando la normativa europea di accelerazione e la giurisprudenza amministrativa che ritiene ineludibile l’obbligo di una pronuncia espressa anche in presenza di pareri negativi o non resi.
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, il Tribunale ha verificato la scansione temporale del procedimento, individuando il dies a quo nella pubblicazione dell’avviso al pubblico e rilevando come il termine complessivo di 160 giorni fosse ampiamente spirato senza che l’amministrazione avesse adottato il provvedimento conclusivo. L’illegittimità del silenzio-inadempimento è stata pertanto dichiarata, con ordine al Ministero di provvedere entro il termine di 90 giorni e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Quanto alla domanda risarcitoria in forma specifica, il Collegio ha accertato il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, norma di carattere premiale che sanziona il mancato rispetto dei termini perentori, senza richiedere la prova del danno. La condanna è stata emessa a carico del Ministero, unico soggetto legittimato passivo del rapporto, nella misura di metà dell’importo versato dalla società.
Il Collegio ha infine regolato le spese di lite, ponendole a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da ritenersi responsabile dell’inerzia nonostante il ritardo della Commissione Tecnica posta alle sue dipendenze funzionali, disponendo la compensazione nei confronti del Ministero della Cultura, non risultando che lo schema di provvedimento gli fosse stato trasmesso per il concerto.
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Nota della Redazione
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