Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e onere del ricorrente nel contraddittorio procedimentale (TAR Lombardia n. 3362 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta per incompletezza documentale dell’istanza e mancata integrazione della documentazione richiesta al datore di lavoro, non è censurabile per difetto di motivazione laddove il provvedimento rinvii a una successiva comunicazione di dettaglio, se il ricorrente non contesta specificamente tale motivazione per relationem. In materia di garanzie procedimentali, la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 non determina l’annullabilità del provvedimento ove ricorra la fattispecie dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, risultando palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. In tale evenienza, grava sul ricorrente l’onere di indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale e che sarebbero stati idonei a incidere sulla determinazione dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, aveva ottenuto nel maggio 2024 un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, su richiesta di un’impresa edile. Dopo l’ingresso in Italia, avvenuto nel settembre 2024, il lavoratore perdeva i contatti con il datore di lavoro, che non completava l’integrazione documentale richiesta dall’amministrazione. Con provvedimento del 24 giugno 2025, la Prefettura disponeva la revoca del nulla osta, limitandosi a indicare che sarebbe seguita una “pec di dettagli” per la motivazione. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo violazione dell’art. 22, commi 5-ter e 11, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato non indicava, tra le ragioni della revoca, la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro a concludere la procedura. La motivazione dell’atto era demandata a una successiva comunicazione di dettaglio, mai depositata in giudizio. L’amministrazione ha invece precisato che la revoca derivava dalla carenza documentale dell’istanza, non adeguatamente integrata dal datore di lavoro nonostante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha ritenuto il primo motivo inconferente, poiché le censure del ricorrente si dirigono contro una motivazione che il provvedimento non contiene, senza che lo stesso abbia contestato la motivazione per relationem né abbia preso posizione sulla diversa ragione della revoca indicata dall’amministrazione in giudizio.
Quanto alla dedotta violazione della garanzia partecipativa, il TAR ha richiamato il consolidato principio per cui, nelle fattispecie di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
In applicazione di tale principio, il ricorrente che lamenti l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ha l’onere di indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale e che sarebbero stati idonei a incidere sulla determinazione finale dell’amministrazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento che avrebbe potuto essere utilmente valutato, essendo la revoca basata sull’incompletezza dell’istanza per mancata integrazione documentale a cura del datore di lavoro.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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