Sospensione cautelare del beneficio abitativo: il TAR respinge l’istanza se la motivazione è immune da vizi logici (TAR Lombardia n. 768 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il provvedimento di sospensione di un beneficio abitativo, adottato sulla base di un regolamento di convivenza, deve essere motivato con l’indicazione delle specifiche esigenze cautelari perseguite e delle ragioni per cui queste non possono essere soddisfatte mediante l’assegnazione di altra struttura. Tale motivazione, ove non presenti vizi logici, si sottrae alle censure del ricorrente e legittima il rigetto dell’istanza cautelare. Le valutazioni dell’Amministrazione in materia di mantenimento di un beneficio abitativo in contesto universitario costituiscono espressione di discrezionalità, sindacabile in sede cautelare solo in presenza di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il decreto rettorale con cui l’Università aveva disposto la sospensione cautelare del beneficio abitativo. Avverso il successivo rigetto dell’istanza di riesame, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione al nuovo decreto rettorale di riesame del provvedimento originario. L’ateneo si costituiva in giudizio per resistere alla domanda incidentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha concentrato il proprio esame sul provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, adottato ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di convivenza nelle Residenze e Unità abitative dell’ateneo. Il Collegio ha rilevato che tale atto contiene una motivazione nella quale sono rappresentate le specifiche esigenze cautelari perseguite dall’Amministrazione, nonché le ragioni per cui tali esigenze non possono essere attualmente soddisfatte consentendo al ricorrente di usufruire del beneficio abitativo in altre strutture.
Il Tribunale ha quindi valutato la motivazione del provvedimento di riesame, ritenendo che le valutazioni svolte dall’Amministrazione fossero prive di vizi logici e, pertanto, non suscettibili di accoglimento delle censure formulate con i motivi aggiunti. In particolare, il Collegio ha escluso che le scelte dell’ateneo circa l’impossibilità di collocare il ricorrente in altre strutture fossero inficiate da profili di manifesta irragionevolezza.
In ragione di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, in considerazione delle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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