Revoca permesso di soggiorno UE: improcedibilità, la sopravvenuta concessione di altro titolo estingue l’interesse (TAR Lombardia n. 3353 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con riferimento all’impugnazione del decreto di diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e della successiva revoca. Tale esito processuale prescinde dall’esame del merito delle censure sollevate avverso i provvedimenti impugnati.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava il decreto del Questore che, accertata l’esistenza di precedenti penali a suo carico, aveva respinto l’istanza di aggiornamento del titolo e negato contestualmente il rilascio di un altro permesso di soggiorno. Con primi motivi aggiunti impugnava il successivo provvedimento di conferma della revoca. Con secondi motivi aggiunti impugnava il provvedimento che non prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Ministero dell’Interno si costituiva per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, in prossimità dell’udienza di discussione, il ricorrente aveva depositato una nota con la quale dichiarava di non avere più interesse alla decisione della controversia, a seguito dell’avvenuto rilascio, nelle more del giudizio, di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Tale circostanza, emersa dagli atti, ha determinato una situazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La sopravvenuta concessione di un titolo di soggiorno diverso e ulteriore rispetto a quelli oggetto del contendere ha infatti fatto venire meno l’interesse alla definizione del giudizio, che era finalizzato ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti di diniego e di revoca. L’ottenimento di uno status giuridico differente e più favorevole ha comportato il venir meno dell’utilità della pronuncia sul ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pertanto, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito delle censure dedotte avverso i provvedimenti impugnati. La peculiarità della situazione processuale ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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