Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3314 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e comprovata dalla dichiarazione della parte ricorrente di avvenuto accreditamento dell’importo dovuto, determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, l’Amministrazione soccombente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma complessiva di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il titolo era passato in giudicato e notificato, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa.
La ricorrente chiedeva quindi al giudice amministrativo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato al pagamento delle spese di lite. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha preso atto della dichiarazione depositata dal difensore di parte ricorrente il 16 giugno 2026, con cui si attestava l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia.
La decisione si fonda sul rilievo che la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso per ottemperanza è rimasta integralmente soddisfatta nelle more del giudizio: venuta meno l’utilità concreta della pronuncia, il conflitto tra le parti deve ritenersi definitivamente composto, non residuando alcun interesse della ricorrente a una decisione nel merito.
Quanto alle spese, il Tribunale ha rilevato che la soddisfazione della pretesa è avvenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso, sicché l’Amministrazione è tenuta a rifondere le spese del procedimento. Esse sono state liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, e distratte in favore dei difensori che avevano reso la dichiarazione di antistatarietà.
Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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