Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo: spese al soccombente (TAR Lombardia n. 3316 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza è finalizzata ad ottenere l’esecuzione del giudicato. Se, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del creditore, il giudice dell’ottemperanza dichiara la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non esclude la condanna dell’Amministrazione inottemperante alla rifusione delle spese del giudizio, che devono essere distratte in favore dei difensori che abbiano dichiarato di essere antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2022/2023-2024/2025, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. L’Amministrazione non aveva provveduto a soddisfare la pretesa, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente, corretta in data successiva, circa l’avvenuto accreditamento dell’importo dovuto. Tale adempimento, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, configurando i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha precisato che, sebbene la pretesa sostanziale sia stata soddisfatta, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione resta fondata sulla circostanza che l’adempimento è avvenuto solo a seguito dell’iniziativa giudiziale. Il Ministero, infatti, era rimasto inerte fino a quel momento, dando così causa al giudizio di ottemperanza.
Sulla base di tale presupposto, la condanna alle spese del giudizio è stata posta integralmente a carico dell’Amministrazione resistente, liquidata in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge. Il Collegio ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, conformemente al disposto dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..
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Nota della Redazione
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