Tempi aggiuntivi DSA non motivati e non proporzionati: illegittima la prova scritta dell’esame forense (TAR Lombardia n. 758 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esame di abilitazione alla professione di avvocato, la commissione d’esame che autorizzi un candidato con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) alla fruizione del tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova scritta è tenuta a quantificarlo in modo proporzionato e soggettivizzato, conformemente alle specifiche esigenze risultanti dalla documentazione clinica prodotta dal candidato in sede di iscrizione. È illegittima la determinazione che, senza alcuna motivazione, riconosca una durata del tempo aggiuntivo generale e uniforme per tutti i portatori di DSA, non corrispondente alla percentuale di maggiorazione indicata nella relazione clinica individuale. La violazione di tali obblighi comporta l’illegittimità delle valutazioni conseguenti e impone la ripetizione della prova scritta con l’attribuzione delle necessarie misure compensative.
Il Fatto
Una candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione anno 2025, affetta da DSA, aveva documentato in sede di domanda di partecipazione la necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta, quantificati nella misura del 30% in più rispetto al tempo ordinario da una relazione clinica del luglio 2025. La commissione, pur autorizzando la fruizione del tempo aggiuntivo, lo aveva tuttavia limitato a un’ora supplementare, in misura quindi non corrispondente alla percentuale documentata. La prova scritta era stata valutata insufficiente (12/30) e la candidata non era stata ammessa alle prove orali.
Avendo appreso l’esito, la ricorrente impugnava i relativi provvedimenti, deducendo l’illegittimità della determinazione del tempo aggiuntivo, assunta in via generale per tutti i candidati con DSA e priva di motivazione in relazione alle specifiche esigenze individuali, e chiedendo la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati al fine di ripetere la prova.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, evidenziando che la ricorrente aveva compiutamente documentato, già in fase di presentazione della domanda, la necessità di tempi aggiuntivi nella misura del 30% rispetto al tempo ordinario, come risultante dalla relazione clinica prodotta. Tale documentazione costituiva il necessario riferimento per la determinazione delle misure compensative da parte della commissione.
Il Tribunale ha rilevato che la commissione, dopo aver autorizzato la fruizione del tempo aggiuntivo, lo aveva limitato a un’ora in più, senza motivare tale scelta e senza corrispondere alla percentuale di cui la candidata necessitava. La determinazione assunta risultava, pertanto, generale e non soggettivizzata, applicabile indistintamente a tutti i portatori di DSA e non calibrata sulle specifiche esigenze manifestate da ciascun candidato richiedente.
Siffatta condotta è stata ritenuta lesiva del diritto della ricorrente a sostenere la prova in condizioni di effettiva parità, atteso che il riconoscimento delle misure compensative costituisce attuazione del principio di accomodamento ragionevole in favore dei candidati con DSA. La mancata attribuzione di un tempo aggiuntivo proporzionato alla condizione clinica documentata ha inciso sullo svolgimento della prova scritta e, quindi, sulla valutazione finale dell’elaborato.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata accolta, disponendosi la ripetizione della prova scritta con l’assegnazione alla ricorrente delle misure compensative di cui necessita in base alla documentazione clinica prodotta. La prova dovrà essere svolta dinanzi a una commissione istituita presso altra Corte d’Appello, entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In caso di esito utile, la prosecuzione dell’esame avverrà dinanzi alla commissione del distretto di origine, previa eventuale riconvocazione. Le spese di fase sono state compensate e il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.