Liquidazione compenso difensore nel patrocinio a spese dello Stato confermato con la sentenza (TAR Lombardia n. 3276 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione del compenso da parte dell’Autorità giudiziaria, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002. La liquidazione è effettuata dal giudice tenendo conto dell’impegno professionale profuso, della natura e della difficoltà della controversia, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, con possibilità di scostamento dai valori medi fino al 50 per cento. Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio sono dimezzati ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002. La liquidazione resta salva ogni ulteriore determinazione da parte della Segreteria, all’esito delle verifiche dell’Ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato il provvedimento di archiviazione della domanda emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Sondrio in data 08/12/2025. Il giudizio si era concluso con la sentenza n. 831/2026 che aveva accolto il ricorso, confermando l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente commissione con decreto n. 19/2026.
A seguito della definizione del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha avanzato istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese, ai sensi della disciplina sul gratuito patrocinio nel processo amministrativo.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha richiamato il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 rimette all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, tenuto conto dell’impegno professionale. L’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 precisa i criteri di cui il giudice deve tenere conto, tra cui le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza e la difficoltà dell’affare, le condizioni soggettive del cliente e i risultati conseguiti.
Il Collegio ha quindi applicato l’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, che per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori rispetto ai parametri medi. In relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale profuso, il Tribunale ha ritenuto congrua la determinazione in complessivi € 1.200,00 della somma spettante al difensore a titolo di onorari, diritti e spese per il grado di giudizio.
Il decreto ha infine precisato che, ai fini della liquidazione, resta salva ogni ulteriore determinazione da parte della Segreteria del Tribunale, all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 115/2002. La somma liquidata è stata posta a carico dello Stato, oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.
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Nota della Redazione
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