Ottemperanza per somme di denaro: inammissibile senza notifica alla sede legale del Ministero (TAR Lombardia n. 3245 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quando ha ad oggetto l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata. Ne consegue che il creditore non può procedervi prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice. La notifica deve essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012, e non a quello presente nel Registro IPA, utilizzabile solo in via residuale. La notifica a un ufficio periferico o a un indirizzo PEC non coincidente con quello primario dell’ente non è idonea a far decorrere il termine. La mancata notifica comporta l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
Un avvocato, difensore in proprio, aveva ottenuto dal giudice ordinario la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in tre diversi giudizi. Le relative sentenze erano state notificate a vari indirizzi PEC riconducibili al Ministero, tra cui quello della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie e degli Uffici scolastici territoriali. Non avendo ricevuto il pagamento, il professionista proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso in ottemperanza, quando richiede l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Tale disposizione vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima che siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, al fine di consentire all’amministrazione l’adempimento spontaneo. La giurisprudenza citata dal TAR ha esteso il principio anche all’ottemperanza, qualificandola come strumento alternativo all’esecuzione forzata rispetto a obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato.
La questione centrale ha riguardato la corretta individuazione dell’indirizzo PEC destinatario della notifica. Il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, la notifica alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso il domicilio digitale indicato nel Registro delle PP.AA. L’utilizzo dell’indirizzo presente nel Registro IPA è consentito solo in via residuale, quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel registro primario. La Corte ha altresì escluso che l’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994 ampli l’ambito dei registri utilizzabili, limitandosi a coordinare le fonti normative.
Nel caso di specie, il Ministero aveva indicato come proprio domicilio digitale l’indirizzo dell’Ufficio di Gabinetto nel Registro delle PP.AA. Le sentenze erano state invece notificate ad altri uffici centrali e periferici, non coincidenti con la struttura di vertice che rappresenta l’ente. La notifica a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal registro primario non è idonea a far decorrere il termine dilatorio, così come non lo è quella effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali.
L’irritualità della notifica ha impedito il decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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