Destinazione a verde agricolo nel Parco: legittima anche senza vocazione agricola (TAR Lombardia n. 3246 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica, la destinazione di un’area a verde agricolo da parte del Piano Territoriale di Coordinamento di un Parco regionale non richiede che il fondo presenti una specifica vocazione o attitudine all’esercizio dell’attività agricola, né che sussistano colture di pregio o particolare estensione. Tale scelta può legittimamente perseguire finalità di tutela ambientale, paesaggistica e di governo del territorio, quali la preservazione di valori naturalistici e l’equilibrio delle condizioni di vivibilità. Ne consegue che l’accertata illegittimità di una precedente classificazione dell’area in “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” non determina automaticamente l’illegittimità della successiva inclusione della medesima area nelle zone agricole del Parco, trattandosi di previsioni fondate su presupposti diversi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appezzamento di terreno nel Comune di Busnago, aveva già impugnato la classificazione dell’area quale “Ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico” (AAS) operata dal Piano Territoriale di Coordinamento provinciale del 2013. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2023, aveva accolto parzialmente l’appello, ritenendo illegittima tale classificazione per carenza dei presupposti fattuali, mancando la prova della rilevanza strategica dell’attività agricola sull’area.
Nelle more del giudizio, il Parco Adda Nord aveva adottato e successivamente la Regione Lombardia aveva approvato la Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento, includendo il medesimo terreno nei confini del Parco, all’interno delle “Zone agricole”. La ricorrente ha pertanto impugnato tali delibere, deducendo l’illegittimità della destinazione agricola in contrasto con l’effettivo utilizzo dell’area, priva di vocazione agricola e collocata in prossimità del tessuto urbanizzato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui, in materia di pianificazione urbanistica, all’Amministrazione è riconosciuta un’ampia discrezionalità. Le scelte di merito non sono sindacabili dal giudice amministrativo salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti, derogandosi a tale regola solo in presenza di un affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, non ravvisato nella fattispecie.
La pronuncia ha poi evidenziato come la destinazione di un’area a verde agricolo con divieto di edificazione non implichi necessariamente il soddisfacimento diretto di interessi agricoli. Essa può essere finalizzata al perseguimento di esigenze di ordinato governo del territorio, alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero a garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità e la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a preservare tale equilibrio. Nel caso di specie, la scelta dell’Amministrazione risultava preordinata a garantire la durevolezza dei patrimoni di natura e a consolidare il presidio agricolo, nel rispetto degli obiettivi della Variante.
Quanto al precedente giudicato del Consiglio di Stato, il TAR ne ha circoscritto la portata: la pronuncia aveva escluso la riconducibilità dell’area agli AAS, istituto disciplinato dall’art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 e dalla delibera di Giunta regionale n. VIII/8059/2008, che richiede specifici requisiti di rilevanza dell’attività agricola, estensione territoriale e produttività dei suoli. Tali caratteristiche non sono invece richieste dall’art. 41 delle Norme di Piano del Parco Adda Nord per la classificazione in zone agricole, connotate dalla presenza di valori ambientali e paesaggistici, in cui l’attività agricola è solo un elemento essenziale del paesaggio. Il giudice ne ha desunto che la diversa e autonoma previsione del Parco ben poteva legittimamente imporre la destinazione a verde agricolo anche a un’area priva di attitudine agricola.
Neppure è stata ritenuta rilevante la determinazione del Comune che, in sede di Variante al Piano di Governo del Territorio, aveva stralciato l’area dagli ambiti agricoli strategici. Le contestazioni della ricorrente sono state pertanto ricondotte al merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione. Il ricorso è stato respinto, con declaratoria di infondatezza e compensazione delle spese per la mancata costituzione delle parti intimate.
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Nota della Redazione
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