Notifica del titolo esecutivo e termine dilatorio di 120 giorni nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3181 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica al giudizio di ottemperanza quando questo abbia ad oggetto l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di danaro. La notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale all’amministrazione debitrice deve avvenire, a pena di inammissibilità dell’azione, presso il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012. L’indirizzo PEC estratto dal Registro IPA è utilizzabile solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. La notifica effettuata presso un indirizzo diverso da quello risultante dai pubblici elenchi non fa decorrere il termine dilatorio e rende l’azione di ottemperanza inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale – Sezione Lavoro che lo condannava a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, la somma di euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015. Chiedeva quindi al TAR di ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Ministero si costituiva depositando una nota riepilogativa della vicenda contenziosa. Alla camera di consiglio, il collegio rilevava d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso, in ragione del mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, per difetto di notifica all’amministrazione esecutata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che il termine dilatorio di centoventi giorni, concesso all’amministrazione per completare le procedure di pagamento spontaneo, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Tale rimedio, quando ha ad oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, costituisce infatti uno strumento alternativo all’esecuzione forzata, sicché il creditore non può agire in giudizio prima della scadenza del termine. La finalità della norma è quella di consentire all’ente debitore di attivare il procedimento contabile senza subire un ulteriore aggravio di spese processuali.
La corretta notifica del titolo esecutivo è condizione essenziale per il decorso del termine. Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012 e chiarisce che il domicilio digitale dell’amministrazione va estratto dai pubblici elenchi ivi indicati, tra cui il Registro delle PP.AA. L’utilizzo del domicilio digitale presente sul Registro IPA è invece consentito solo in via sussidiaria, ai sensi del comma 1-ter, ovvero nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione non sia presente nel Registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012. La Corte esclude che l’art. 3-bis, comma 1-bis, della Legge n. 53/1994 possa condurre a una diversa conclusione, trattandosi di norma di raccordo che non equipara il Registro IPA ai pubblici elenchi.
Nel caso di specie, il Ministero ha comunicato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it quale domicilio digitale eletto per le notificazioni degli atti giudiziari. La sentenza è stata invece notificata presso l’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, indicato in un comunicato ministeriale dal titolo “Chiarimenti sulle notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/1994”. Tale comunicato costituisce un mero atto organizzativo, privo di efficacia normativa, che non può sostituire l’indirizzo primario risultante dai pubblici registri.
Il Collegio esclude altresì che la notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato possa surrogare quella presso la sede reale dell’ente, poiché la prima è prevista solo a fini processuali e non è idonea a produrre gli effetti sostanziali di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La mancata notifica del titolo esecutivo presso l’indirizzo risultante dal Registro delle PP.AA. impedisce la decorrenza del termine dilatorio e comporta l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della difesa di mero stile dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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