Assegnazione della Carta del docente in ottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3143 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. avverso l’inerzia dell’Amministrazione nella esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è accolta quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997. Il giudice dell’ottemperanza, nel condannare l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, senza che la nomina configuri un ostacolo alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, la quale può essere respinta per “altre ragioni ostative” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La complessità del procedimento di attivazione della Carta del docente, correlata all’eccezionale mole di contenzioso seriale, e la natura del beneficio quale incentivo meramente eventuale e non mezzo di sostentamento, integrano le ragioni ostative alla applicazione dell’astreinte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto all’ottenimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo seguito alcun adempimento da parte del Ministero, decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata e che risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR l’ha respinta. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Collegio ha ritenuto sussistenti “altre ragioni ostative” all’applicazione dell’istituto, ravvisabili nella complessità del procedimento di attivazione della Carta del docente, che coinvolge una pluralità di soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Inoltre, la natura del beneficio, quale incentivo meramente eventuale e non mezzo di sostentamento, ha ulteriormente ridotto i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 e distratte in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo.
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Nota della Redazione
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