Ottemperanza alla condanna per carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3103 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento del credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato e notificata, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’attività demandata al commissario, ove rientri nei suoi compiti istituzionali, non dà diritto ad alcun compenso. La soccombenza comporta la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente gli importi per la carta docente relativi a più annualità. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Lombardia, deducendo l’inottemperanza dell’amministrazione rispetto al giudicato.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha rilevato che, rispetto alla sentenza passata in giudicato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e che la resistente, costituita con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sulla procedura. Il credito non risultava contestato né nell’an né nel quantum.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali e quindi non è dovuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle pronunce ivi citate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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