Ottemperanza per il giudicato sulla carta docente, commissario ad acta nominato (TAR Lombardia n. 3075 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il ricorso per ottemperanza va accolto con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, assegnazione del termine per adempiere e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le somme liquidate per il giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, possono essere ridotte tenendo conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza chiedendo al TAR di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, corrispondendo la somma dovuta; di nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza; di condannare l’intimato alle spese del giudizio con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ha riaffermato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, con la conseguenza che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, andando verificati secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che impone alle Amministrazioni dello Stato di disporre il pagamento delle somme dovute per effetto di provvedimenti giurisdizionali entro tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il TAR ha accolto il ricorso dichiarando l’inottemperanza dell’Amministrazione e assegnando un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso per ottemperanza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe assunto le funzioni solo se investito dal creditore, provvedendo entro sessanta giorni alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari. Il Collegio ha escluso la spettanza di alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Quanto alle spese del giudizio, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione in favore dei difensori antistatari, liquidate in misura ridotta considerando che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.
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Nota della Redazione
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