Ottemperanza: pagamento spese stragiudiziale e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 3026 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso dai difensori antistatari per conseguire il pagamento delle spese di lite liquidate con sentenza passata in giudicato, il sopravvenuto adempimento dell’amministrazione resistente, dichiarato dalla parte ricorrente e non contestato, determina la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio in tali termini non preclude la condanna alle spese della parte rimasta soccombente virtuale, da liquidarsi tenendo conto delle modalità di definizione della lite e dell’entità della somma oggetto di controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Lombardia aveva disposto il pagamento delle spese di lite in favore di due avvocati, dichiaratisi antistatari nel relativo giudizio, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. A fronte del mancato pagamento, i difensori proponevano ricorso per l’ottemperanza al fine di conseguire il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, con apposita memoria, i ricorrenti avevano dichiarato che l’Amministrazione aveva ottemperato alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute. La soddisfazione della pretesa azionata ha condotto il Tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in coerenza con le deduzioni dei ricorrenti e attesa la mancanza di eccezioni sul punto da parte della resistente.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha affermato che le stesse seguono la soccombenza virtuale e vanno liquidate tenuto conto delle modalità di definizione della lite e dell’entità della somma spettante ai ricorrenti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. In applicazione di tali criteri, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.
La pronuncia conferma che, nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto delle somme dovute non determina una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, bensì la cessazione della materia del contendere, con la conseguente possibilità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando la pretesa sia stata satisfatta solo dopo la proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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