Inammissibilità delle domande di accertamento della fondatezza della pretesa oltre il termine annuale (TAR Lombardia n. 3009 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda volta all’accertamento della fondatezza della pretesa e alla conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., deve essere proposta nel termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Decorso tale termine, la domanda è inammissibile, restando salva la possibilità di esperire un nuovo ricorso avverso l’eventuale provvedimento sopravvenuto o il silenzio ulteriormente serbato.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario impugnava dinanzi al TAR Lombardia il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sull’istanza di autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata nel novembre 2025. Con il medesimo ricorso, il ricorrente chiedeva altresì l’accertamento della fondatezza della propria pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, domanda presentata alla Questura competente nell’agosto 2023, nonché la condanna dell’Amministrazione a provvedere sui predetti atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti, ha rilevato una questione di inammissibilità con riferimento esclusivo alle domande sub c) e d), relative all’accertamento della fondatezza della pretesa e alla condanna della Questura a provvedere sull’istanza del 2023.
La censura trae origine dal disposto dell’art. 31, comma 2, c.p.a., il quale subordina la proposizione della domanda di accertamento della fondatezza della pretesa al decorso del termine per provvedere e a un limite decadenziale annuale. Nella fattispecie, essendo l’istanza risalente all’agosto 2023 e non essendo intervenuta alcuna impugnazione tempestiva del silenzio, il termine annuale era ormai ampiamente spirato al momento della proposizione del ricorso.
La norma codifica l’onere di tempestiva attivazione del privato, il quale non può attendere sine die prima di contestare giudizialmente l’inerzia dell’Amministrazione, pena la perdita della possibilità di ottenere una pronuncia di merito sulla spettanza del bene della vita.
Il Tribunale, pertanto, hanno ravvisato la necessità di segnalare alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d’ufficio, assegnando un termine per memorie e rinviando la causa alla camera di consiglio del 2 luglio 2026.
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Nota della Redazione
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