Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta adozione dell’ordine di rimozione (TAR Lombardia n. 3003 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione su una diffida a provvedere, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso richiesto determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risulta integralmente soddisfatta. L’Amministrazione, destinataria di una sentenza passata in giudicato di annullamento di un permesso di costruire, è tenuta ad adottare i provvedimenti repressivi e consequenziali previsti dagli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001, tra cui l’ingiunzione di rimozione delle opere abusive. Tale provvedimento, ancorché adottato nel corso del giudizio avverso il silenzio, esaurisce il potere doveroso esercitato e rende inutile una pronuncia di merito sull’inerzia originaria.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire rilasciato a una società e a una persona fisica, non costituite in giudizio, per la realizzazione di opere edilizie. Il giudicato, formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la pronuncia di primo grado, imponeva al Comune di adottare i provvedimenti repressivi e consequenziali di cui agli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001.
I ricorrenti, proprietari confinanti, avevano inviato all’Amministrazione una diffida a dare esecuzione alla sentenza, rimasta senza riscontro, e avevano pertanto proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, deducendo la violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per la mancata attivazione del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia rileva che, nel corso del giudizio, il Comune ha adottato l’ordinanza di ingiunzione alla rimozione delle opere abusive assentite con il permesso di costruire annullato. Tale provvedimento espresso ha concluso il procedimento avviato con l’istanza dei ricorrenti, facendo venire meno il presupposto del silenzio.
La circostanza è stata confermata anche dal difensore dei ricorrenti, che ha dato atto della piena soddisfazione della pretesa azionata. In ragione di ciò, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia sull’inerzia originaria, ormai superata dall’intervento provvedimentale.
Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità della vicenda e la circostanza che l’ordinanza di rimozione sia stata adottata a breve distanza dalla pubblicazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva rigettato la domanda di sospensione della sentenza di annullamento, nelle more della definizione del giudizio di revocazione.
Il Collegio esclude altresì che possa assumere rilievo il lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, atteso che i ricorrenti hanno proposto un ricorso avverso il silenzio e non un giudizio di ottemperanza, la cui disciplina segue differenti coordinate processuali.
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Nota della Redazione
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