Diniego di permesso di soggiorno di lungo periodo basato su giudizio di pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 2940 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, motivato in modo articolato su più elementi. Tale giudizio può legittimamente fondarsi su una sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni, la cui gravità è confermata dalla Corte di appello, senza che sia necessario attendere l’esaurimento di tutti i gradi di giudizio. L’Amministrazione non è tenuta a privilegiare l’eventuale inserimento sociale e lavorativo dell’istante quando la valutazione della pericolosità in concreto risulti congruamente motivata sulla base della natura e della durata dei reati accertati.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui il Questore di Milano aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il diniego si fondava sulla condanna, divenuta irrevocabile in appello, a tre anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della convivente, aggravati dalla presenza del figlio minore e protrattisi per circa cinque anni. Nel provvedimento si dava altresì conto delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, la cui inosservanza aveva determinato un deferimento all’autorità giudiziaria.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 349/1999 e degli artt. 4, 5 e 26, comma 3, legge n. 286/1998, lamentando un difetto di motivazione e la mancata valutazione del proprio inserimento sociale, lavorativo e reddituale nel territorio italiano.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure proposte. Il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato non si limitava a un generico riferimento alla sentenza di condanna, ma articolava un giudizio di pericolosità sociale fondato su elementi specifici e connotati da particolare gravità: la natura dei reati, la loro reiterazione in un arco temporale di circa cinque anni, la commissione in presenza del figlio minore e la cessazione della condotta soltanto a seguito dell’arresto.
Il Tribunale ha escluso che l’Amministrazione fosse tenuta ad attendere l’esito di tutti i gradi di giudizio, valorizzando il fatto che la sentenza di condanna risultava già confermata dalla Corte di appello di Milano. In tal senso, il giudizio di pericolosità non è stato ritenuto approssimativo, ma ancorato a fatti acclarati e definitivi.
Quanto alla dedotta mancata valutazione dell’inserimento sociale e lavorativo, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione ha espresso una valutazione della pericolosità in concreto dell’istante, motivatamente determinandosi sulla base di tale elemento. Il radicamento territoriale, la stabilità lavorativa e la situazione reddituale non sono elementi che, da soli, possano prevalere su un giudizio di pericolosità sociale fondato su reati di tale gravità, come già affermato dalla giurisprudenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 febbraio 2026, n. 832.
La sentenza ha infine disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della natura degli interessi coinvolti e ha ordinato l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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