Cessazione accoglienza e mancata valutazione vulnerabilità (TAR Lombardia n. 2902 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di prima accoglienza disposte ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, successiva al riconoscimento della protezione speciale, richiede una ponderata valutazione del caso singolo, che tenga conto della situazione di particolare vulnerabilità del soggetto interessato, ai sensi dell’art. 20, par. 5, della Direttiva 2013/33/UE. L’amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento di cessazione, per consentire allo straniero di rappresentare le proprie condizioni personali e di ottenere, se del caso, il previo trasferimento in una struttura di seconda accoglienza ai sensi dell’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989. Non sussiste alcun automatismo che garantisca il transito dal sistema di prima a quello di seconda accoglienza.
Il Fatto
Una cittadina ivoriana, richiedente protezione internazionale, era stata ospitata in un centro di prima accoglienza individuato dalla Prefettura ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015. Dopo il riconoscimento della protezione speciale da parte della Commissione territoriale, l’amministrazione aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza, ritenendo venute meno le relative esigenze, con obbligo per la ricorrente di rilasciare la struttura.
La cittadina straniera aveva impugnato il provvedimento, deducendo la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, resa necessaria dalla sua situazione di particolare vulnerabilità, e la violazione della Direttiva 2013/33/UE. Il giudice aveva accolto la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento aveva impedito alla ricorrente di rappresentare le proprie condizioni di vulnerabilità al fine di ottenere una proroga delle misure di prima accoglienza, in attesa di essere inserita in una struttura di seconda accoglienza.
La Direttiva 2013/33/UE, all’art. 20, par. 5, consente la revoca delle misure di accoglienza ancorandola alla particolare situazione della persona interessata e al principio di proporzionalità. Non essendo previsto alcun automatismo di passaggio tra sistemi di accoglienza, la decisione di revoca deve fondarsi su una valutazione ponderata del caso singolo, che consenta, in presenza di condizioni di vulnerabilità, il previo trasferimento presso una struttura di seconda accoglienza prima della cessazione definitiva delle misure già disposte.
Tale conclusione vale anche ad esito della definizione del procedimento di protezione internazionale. L’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989 consente, infatti, agli enti locali che gestiscono servizi di accoglienza per titolari di protezione internazionale di accogliere, qualora non accedano a sistemi specificamente dedicati, anche i titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di lite in ragione della parziale novità della questione.
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Nota della Redazione
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