Ottemperanza per carta del docente: il titolo esecutivo è la sentenza munita di attestazione di conformità (TAR Lombardia n. 2898 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’azione di ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, e non richiede la spedizione in forma esecutiva, divenuta non necessaria dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. L’ottemperanza è procedibile se l’amministrazione non ha provveduto all’esecuzione del giudicato entro il suddetto termine, con conseguente obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta del docente l’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero in copia informatica munita di attestazione di conformità, valevole come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c..
Formatosi il giudicato, l’amministrazione non aveva provveduto all’accredito della somma. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inottemperanza dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, esaminando la questione preliminare relativa alla decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La Corte ha precisato che tale norma si riferisce al titolo esecutivo, ossia all’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non alla spedizione in forma esecutiva, requisito che non è più necessario dopo la riforma Cartabia dell’art. 475 c.p.c.. Ne consegue che il termine decorre dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità, come avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguita la parte di giudicato relativa all’accredito sulla carta del docente. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, la Corte ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, con obbligo di provvedere entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, senza compenso in quanto attività rientrante nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione in favore della ricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario, in considerazione del valore contenuto della controversia e delle attività difensive minime richieste.
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Nota della Redazione
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