Cessazione della materia del contendere per accredito tardivo della Carta del docente (TAR Lombardia n. 2828 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente si estingue per cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, sia pure tardivamente, provvede all’accredito delle somme dovute dopo la notificazione del ricorso. La sopravvenuta esecuzione del dictum giudiziale rende inutile la prosecuzione del giudizio, ma non elide la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che rimane tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente. La liquidazione di dette spese può essere ridotta rispetto ai parametri medi, in considerazione del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, trattandosi di causa che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Le spese, ove richiesto, vanno distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il diritto di fruire, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo. A seguito dell’inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. Nelle more del giudizio, l’amministrazione provvedeva tardivamente all’accredito delle somme sulla Carta del docente. La ricorrente insisteva, tuttavia, per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la documentazione depositata dimostrava l’avvenuto accredito delle somme dovute sulla Carta del docente. Tale sopravvenienza ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che rappresenta l’esito naturale del ricorso quando la parte ricorrente ottiene, sia pure tardivamente, l’esecuzione del giudicato.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, posto che la resistenza dell’amministrazione ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice ordinario. La circostanza che l’esecuzione sia avvenuta dopo l’instaurazione del giudizio non esclude, infatti, che l’amministrazione debba essere considerata parte non vittoriosa e, come tale, onerata della rifusione delle spese.
Nella determinazione dell’importo, il Collegio ha valorizzato la natura seriale della controversia, che non richiede nei singoli procedimenti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, nelle pronunce citate in motivazione. Tale circostanza legittima una liquidazione ridotta rispetto ai valori ordinari, parametrata al limitato impegno difensivo effettivamente richiesto, dandosi atto al contempo della scarsa complessità della causa.
Le spese, infine, sono state liquidate in misura forfettaria e distratte in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, comprendendo gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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