Requisiti di partecipazione maturati dal branch privo di soggettività giuridica e continuità d’azienda nel RTI (TAR Lombardia n. 2821 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, il requisito di capacità tecnico-professionale maturato da un branch privo di personalità giuridica è riferibile alla società che, nell’ambito del medesimo gruppo, ne prosegue l’attività con piena continuità organizzativa, operativa e commerciale, senza necessità di un formale contratto di cessione d’azienda o di un avvalimento. Nei gruppi societari, la trasformazione di un rapporto interorganico in rapporto intersoggettivo non determina la perdita dei requisiti esperienziali, purché sussista l’identità sostanziale dell’impresa. Le censure introdotte con memoria difensiva non notificata, che ampliano il thema decidendum introducendo nuovi profili di illegittimità, sono inammissibili, potendo la memoria svolgere solo funzione illustrativa dei motivi già ritualmente proposti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione, disposta in favore della controinteressata, della gara indetta per l’affidamento dei servizi di implementazione di una piattaforma software di Airport Turnaround Management per gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. La ricorrente contestava, in particolare, il possesso in capo alla mandataria del raggruppamento aggiudicatario dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare, atteso che la società risultava costituita solo nel marzo 2024, senza alcuna operazione straordinaria dichiarata e senza ricorso all’avvalimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, accertando che la mandataria era stata costituita quale veicolo societario del gruppo per commercializzare i servizi di deep turnaround management, precedentemente erogati da un branch privo di soggettività giuridica della controllante. L’attività del ramo era proseguita senza soluzione di continuità, con il medesimo nome, la medesima sede, i medesimi responsabili e la stessa licenza software. Il Collegio ha escluso la necessità di un apposito contratto di avvalimento, difettando il presupposto dell’alterità soggettiva tra ausiliaria e ausiliata, e ha ritenuto l’interpretazione della ricorrente contrastante con i principi del risultato e dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 36/2023.
Quanto alla procura dei sottoscrittori dell’offerta, la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio aveva ricostruito la catena partecipativa del gruppo e i relativi poteri rappresentativi. La firma congiunta era risultata idonea a impegnare la società, essendo il limite di spesa di un milione di euro riferito alla sola attività svolta dal procuratore nell’interesse della società conferente, e non a quella esercitata per altre società del gruppo congiuntamente al relativo amministratore.
In relazione alle censure ulteriori formulate con la memoria depositata dopo l’accesso agli atti, il TAR ha dichiarato le stesse inammissibili, in quanto introducevano nuovi profili di illegittimità non riconducibili ai motivi del ricorso introduttivo e non proposti con motivi aggiunti, in violazione dei termini decadenziali e del principio del contraddittorio. Le restanti doglianze relative alla valutazione dei documenti prodotti a comprova dei requisiti sono state ritenute infondate, avendo la stazione appaltante correttamente attivato il soccorso istruttorio e positivamente valutato la documentazione integrativa.
La sentenza ha inoltre respinto le domande di dichiarazione di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno, conseguendone la legittimità dell’aggiudicazione. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
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Nota della Redazione
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