L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta del docente ammette il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2813 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto di un docente al beneficio economico della Carta elettronica, l’Amministrazione è tenuta a darvi esecuzione nel termine assegnato dal giudice amministrativo, decorso inutilmente il quale scatta la nomina di un commissario ad acta. La decisione di accoglimento presuppone l’avvenuta notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accolto il suo ricorso. Il giudice ordinario, disapplicando l’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 30 maggio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi in data 3 febbraio 2026. Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come convertito.
La domanda di ottemperanza è stata quindi accolta, con conseguente condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, oltre interessi come stabilito dal giudice del lavoro.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro 60 giorni. Al commissario è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione resistente, liquidandole in misura ridotta, tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa che verte su un’unica questione seriale, come da giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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