Ottemperanza per la Carta docente: l’inerzia dell’Amministrazione legittima il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2784 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e la sua esecuzione può essere richiesta al giudice dell’ottemperanza decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, nominando fin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. L’attività commissariale, affidata a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta alcun compenso aggiuntivo.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica (c.d. Carta docente) per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un importo complessivo di € 1.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario. Nonostante la sentenza fosse stata notificata all’Amministrazione e fosse passata in giudicato, quest’ultima non aveva provveduto ad eseguirla.
Stante l’inerzia, il docente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a erogare quanto dovuto e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione resistente. Il Collegio ha quindi constatato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, necessario prima di procedere con l’esecuzione giudiziale.
Quanto alla natura del titolo, la sentenza, dotata di attestazione di conformità, è stata qualificata come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., richiamando il precedente del Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. In mancanza della prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza da parte dell’Amministrazione, il ricorso è stato accolto.
Il Tribunale ha conseguentemente ordinato all’Amministrazione scolastica di erogare, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per un totale di € 1.000,00, e di corrispondere al difensore antistatario le spese di lite liquidate nel giudizio civile.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, precisando che questi assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro 60 giorni. L’attività demandata al Commissario è stata ritenuta rientrante nei suoi compiti istituzionali, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, con conseguente esclusione di alcun compenso.
Le spese del giudizio di ottemperanza hanno seguito la soccombenza, con condanna del Ministero al pagamento di € 800,00 in favore dei ricorrenti, oltre alla rifusione del contributo unificato, con attribuzione diretta al difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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