Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 2654 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, qualora la pretesa creditoria risulti sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non deduca di aver adempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, il ricorso è procedibile. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, senza diritto a compenso, che provvede su istanza del creditore entro i successivi 60 giorni.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero e su di essa si era formato il giudicato.
L’Amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione alla pronuncia, sicché la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, verificato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza avverso le pubbliche amministrazioni.
Nel merito, il Collegio ha accertato l’inottemperanza del Ministero, non avendo l’Amministrazione dedotto né provato alcun pagamento e risultando la pretesa della ricorrente assistita dalla documentazione versata in atti, tale da comprovare integralmente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato.
Accolto il ricorso, il giudice ha assegnato all’Amministrazione un termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere all’accredito, con detrazione degli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari.
La liquidazione delle spese, poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, è stata contenuta in misura ridotta, in ragione della natura seriale della controversia e dell’assenza di questioni di fatto e di diritto specifiche, in conformità alla giurisprudenza richiamata dal Collegio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.