Revoca in autotutela e improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 2549 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuta nelle more del giudizio cautelare, determina il venir meno dell’interesse del ricorrente ad una decisione di merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. La definizione in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm. presuppone l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni, nonché la sottoposizione della relativa questione al contraddittorio delle parti ex art. 73 cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione delle concrete modalità di definizione della controversia e della considerazione della fattispecie complessiva sottesa all’impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Questura di Milano aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
Nel corso del procedimento cautelare, fissato per la camera di consiglio, l’Amministrazione depositava documentazione attestante che, con determinazione del 04.05.2026, era intervenuta la revoca in autotutela del provvedimento impugnato, motivata dall’acquisizione di documentazione valutata utilmente ai fini del riesame della posizione amministrativa dell’interessato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Terza, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio.
La documentazione depositata ha evidenziato che l’Amministrazione, con determinazione del 04.05.2026, ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato, rilevando che era stata acquisita documentazione valutata utilmente ai fini del riesame della posizione amministrativa dell’interessato.
Il Collegio ha ritenuto che la revoca del provvedimento impugnato evidenziasse il venir meno dell’interesse del ricorrente ad una decisione di merito del ricorso, ex art. 35 cod. proc. amm., anche in considerazione della mancanza di deduzioni in senso contrario ad opera del ricorrente stesso e dell’Amministrazione, sicché l’impugnazione risulta improcedibile, fermo restando che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso della discussione camerale, ex art. 73 cod. proc. amm. Le concrete modalità di definizione della lite e la considerazione della fattispecie complessiva sottesa all’impugnazione hanno consentito di compensare tra le parti le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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