Arbitrato irrituale e prescrizione: la natura negoziale della clausola compromissoria non esclude l’applicazione dell’art. 2952 cod. civ. (TAR Lombardia n. 2547 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e quello per il rilascio del visto d’ingresso costituiscono un unico procedimento unitario, sebbene segmentato dinanzi a diverse autorità amministrative. La mancata conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, non determina l’adozione di un provvedimento di revoca o di rigetto, ma una mera archiviazione informatica della domanda, che non è mai stata emessa. Ne consegue che l’unico atto immediatamente lesivo è il diniego di visto adottato dall’autorità consolare, il quale si configura come atto finale del procedimento unitario e presuppone il nulla osta. La competenza territoriale a conoscere della legittimità del diniego di visto spetta al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di atto adottato da un organo dello Stato con competenza centrale.
Il Fatto
Un cittadino marocchino impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia aveva respinto la sua domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato, nonché l’atto presupposto di archiviazione della richiesta di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il TAR Lazio dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo che la controversia riguardasse un provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi al TAR Lombardia, il quale, all’esame della domanda cautelare, sollevava d’ufficio la questione di competenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia osserva che nel procedimento per l’ingresso di lavoratori stranieri vi sono due atti potenzialmente lesivi: l’archiviazione informatica della richiesta di nulla osta e il decreto consolare di diniego del visto. Tuttavia, l’archiviazione non costituisce una revoca formale del nulla osta, ma un mero rifiuto derivante da una procedura informatizzata che, in caso di mancata conferma del datore di lavoro entro quindici giorni, fa venir meno la possibilità di ottenere il nulla osta, come se la domanda non fosse mai stata presentata.
Il Collegio ritiene che l’archiviazione/rifiuto del nulla osta si inserisca in un procedimento unitario che si conclude con il rilascio o il diniego del visto, come emerge dagli artt. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e 58 d.lgs. n. 71/2011. Il nulla osta, infatti, è un presupposto essenziale per il rilascio del visto e, senza di esso, il visto non può essere rilasciato. Di conseguenza, l’effetto lesivo diretto non deriva dal mancato rilascio del nulla osta, ma dall’eventuale difetto di istruttoria del procedimento unitario che ha condotto al diniego di visto.
Il Tribunale, pertanto, ritiene che l’unico provvedimento effettivamente impugnabile sia il diniego di visto dell’autorità consolare, per il quale la competenza territoriale spetta al TAR Lazio, come peraltro indicato nel provvedimento stesso. Il giudice della riassunzione si dichiara a sua volta territorialmente incompetente e richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 15, comma 5, cod. proc. amm., respingendo la domanda cautelare per assenza del periculum in mora.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.