Campo nomadi su area comunale: il TAR Lombardia nega la sospensione dell’ordinanza, riconoscendo la temporaneità e il rilievo sociale dell’intervento (TAR Lombardia n. 617 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 51-bis della l. reg. Lombardia n. 12/2005 può trovare applicazione allorché ricorrano tre presupposti concorrenti: la temporaneità dell’utilizzo previsto, l’individuazione di un’area inutilizzata e la realizzazione di un’iniziativa che presenti un indubbio rilievo sociale. La mancata stipula di una convenzione non assume rilievo ostativo quando l’area interessata sia di proprietà dell’amministrazione comunale, atteso che l’accordo non è richiesto a presidio di esigenze di carattere proprietario. In sede di tutela cautelare, la soluzione temporanea e circoscritta, come quella dell’insediamento di un campo nomadi per un periodo massimo di ventiquattro mesi, non integra gli estremi di un pregiudizio grave e irreversibile, la cui prova grava comunque sulla parte ricorrente.
Il Fatto
Una società impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, due deliberazioni della Giunta comunale di Pavia, rispettivamente del febbraio e del marzo 2026, con le quali l’amministrazione aveva individuato una soluzione temporanea per l’insediamento di un campo nomadi su un’area comunale inutilizzata, per una durata massima di ventiquattro mesi, unitamente agli atti presupposti e connessi e, per quanto di ragione, a una delibera consiliare del precedente ottobre.
A sostegno della domanda incidentale, la ricorrente deduceva la violazione della previsione normativa regionale di cui all’art. 51-bis della l. reg. Lombardia n. 12/2005, lamentando, in particolare, la mancata stipula di una convenzione e la paventata produzione di effetti irreversibili connessi alla realizzazione dell’intervento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, intervenendo in sede di camera di consiglio sulla domanda cautelare, ha svolto un primo esame sommario delle censure prospettate, verificando la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.
Quanto al fumus, il Collegio ha ritenuto che, ad un primo vaglio, sussistano i presupposti per l’applicazione della disposizione regionale invocata dalla ricorrente, ravvisandone i tre elementi costitutivi: la temporaneità dell’utilizzo previsto, circoscritto a un massimo di ventiquattro mesi; l’individuazione di un’area inutilizzata; la realizzazione di un’iniziativa che presenta un indubbio rilievo sociale.
Il Tribunale ha quindi escluso che la mancata stipula di una convenzione possa assumere valenza ostativa, trattandosi nella specie di un’area di proprietà dell’amministrazione comunale: l’istituto convenzionale, in tale contesto, non risponde a esigenze di regolazione dell’uso del suolo altrui e la sua assenza non inficia la legittimità della procedura.
Sul versante del periculum in mora, il Collegio ha rilevato come la ricorrente non abbia fornito concreti elementi di prova del pregiudizio lamentato. I provvedimenti impugnati individuano, infatti, una destinazione temporanea dell’area, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, sicché gli effetti paventati come irreversibili non possono ritenersi attuali e dimostrati.
In esito a tali valutazioni, la domanda di sospensione è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare e declaratoria di esecutorietà dell’ordinanza da parte dell’amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.