Ottemperanza per mancato pagamento della carta docente: liquidazione esclusa per gli interessi non domandati nel giudicato (TAR Lombardia n. 2521 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo. L’entità delle somme richieste non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza e assegna un termine per il pagamento, ma non può riconoscere somme, come gli interessi legali, non domandate nel giudizio di cognizione e non riconosciute nella sentenza ottemperanda.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, la somma di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, spingendo il creditore a instaurare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento coattivo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo con efficacia di giudicato. Il giudice ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ordinato di darvi esecuzione. Ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe agito solo su istanza del creditore e trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, con il compito di determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari, senza compenso in quanto funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Nel merito, il Collegio ha precisato che l’entità delle somme richieste non è definitivamente vincolante, spettando comunque all’Amministrazione la verifica dell’esatto ammontare del capitale residuo e degli interessi. Ha quindi accolto la domanda limitatamente alla somma capitale di euro 2.000,00, escludendo la richiesta di interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in quanto non oggetto di domanda nel ricorso introduttivo davanti al Tribunale di Monza e, di conseguenza, non riconosciuti nella sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza. Il giudice ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite con distrazione in favore dei difensori, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato, tenuto conto della serialità del contenzioso in materia.
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Nota della Redazione
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