Illegittima l’acquisizione gratuita se l’ordine di demolizione non è stato notificato al comproprietario (TAR Lombardia n. 2452 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 postula che l’ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari o comproprietari dell’immobile abusivo. L’effetto acquisitivo, quale conseguenza dell’inottemperanza, non può essere imputato a chi sia rimasto ignaro del presupposto ordine demolitorio. La mancata notifica dell’ingiunzione a uno dei comproprietari costituisce vizio idoneo a travolgere l’acquisizione, rendendo illegittimo il provvedimento che la dispone. La garanzia partecipativa di cui agli artt. 7, 8 e 10 legge n. 241/1990 non può ritenersi satisfatta dalla conoscenza, anche solo presunta, in capo a uno solo dei contitolari, trattandosi di garanzia strumentale alla stessa legittimazione dell’effetto acquisitivo e al presupposto sostanziale della conoscibilità ed esigibilità del comando ripristinatorio.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un’area nel Comune di Melzo, impugnavano l’atto con cui l’amministrazione aveva accertato l’inottemperanza a una precedente ingiunzione a demolire opere abusive, disponendo l’acquisizione gratuita del terreno e qualificando l’atto come titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione nei registri immobiliari. I ricorrenti, che avevano ricevuto la notifica solo nel gennaio 2025, deducevano di essere estranei agli abusi e di non aver mai avuto conoscenza dell’ordinanza di demolizione del 2018, degli atti presupposti e della comunicazione di avvio del procedimento. Essi richiamavano la sentenza TAR Lombardia n. 772/2022, che aveva accertato la mancata notifica dell’ordine demolitorio ai proprietari e la conseguente impossibilità di acquisire l’area.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’acquisizione gratuita, incidendo in modo irreversibile sul diritto di proprietà, richiede che il proprietario abbia avuto piena conoscenza dell’ordine di demolizione e la possibilità di cooperare al ripristino della legalità. L’effetto acquisitivo consegue all’inottemperanza e non può essere imputato a chi sia rimasto ignaro del presupposto ordine.
La sentenza ha valorizzato il giudicato formatosi sulla precedente decisione n. 772/2022, che aveva affermato come la sola conseguenza dell’omessa notificazione consista nell’impossibilità di acquisire l’area al patrimonio comunale. Il Collegio ha quindi escluso che l’acquisizione possa essere disposta in danno del proprietario che non abbia ricevuto la notifica, non essendo ammissibile una “spoliazione” solo pro quota e dovendo escludersi l’idoneità fondativa dell’inottemperanza in capo al soggetto non notiziato.
Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente la lesione delle prerogative partecipative. La restituzione della comunicazione di avvio del procedimento con causale “sconosciuto” per uno dei ricorrenti è stata giudicata incompatibile con la finalità dell’art. 7 legge n. 241/1990, che è quella di porre il destinatario in condizione di esercitare utilmente i diritti partecipativi. Il Collegio ha escluso che, trattandosi di bene in comproprietà, fosse sufficiente una conoscenza presunta in capo a uno solo dei contitolari, essendo la garanzia strumentale alla legittimità dell’effetto acquisitivo e non neutralizzabile da una lettura “sanante” della mancata comunicazione.
L’accoglimento delle censure è stato ritenuto assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso. L’accertata impossibilità giuridica per l’amministrazione di procedere all’acquisizione gratuita nei confronti dei proprietari non destinatari della presupposta ingiunzione demolitoria ha determinato l’integrale annullamento dell’atto impugnato, in ossequio al principio della “ragione più liquida”. La soccombenza ha comportato la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.