Il diniego di astreintes è legittimo se sussiste il commissario ad acta e l’eccezionale mole di contenzioso (TAR Lombardia n. 2442 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere respinta qualora la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutate in concreto. Tale iniquità può essere desunta dalla nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e dalle circostanze del ritardo, come l’eccezionale mole di contenzioso seriale riguardante la carta elettronica del docente.
Il Fatto
La vicenda origina da una sentenza del giudice ordinario, Tribunale di Como, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore di una docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. A fronte del giudicato formatosi e dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto al giudicato. Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito degli importi e nominando fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta.
La parte centrale della decisione riguarda la domanda di astreintes. Il TAR ha escluso tale condanna, richiamando il principio per cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. preclude l’applicazione della penalità di mora quando risulti manifestamente iniqua. Sul punto, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, ha evidenziato la necessità di una valutazione concreta che consideri le peculiarità del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni eccessive o locupletazioni.
Nel caso di specie, il diniego è stato motivato da due ragioni concorrenti. Da un lato, la già disposta nomina del commissario ad acta è stata considerata uno strumento idoneo a superare l’inerzia dell’amministrazione. Dall’altro, il Collegio ha ravvisato la manifesta iniquità della penalità, tenuto conto che il ritardo nell’esecuzione è riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale generato dalle domande per il rilascio della carta del docente, circostanza che ha di fatto sovraccaricato l’attività amministrativa.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha accolto la domanda di distrazione in favore del difensore antistatario, ma ne ha ridimensionato l’importo, riconoscendo la natura seriale della causa e la mancanza di specifiche questioni di fatto e di diritto, conformemente alla giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.