Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente: il commissario ad acta esclude le astreintes (TAR Lombardia n. 2431 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario concernente il riconoscimento della carta elettronica del docente, il Tribunale amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, ordina l’esecuzione del giudicato assegnando un termine per adempiere e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. La condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e delle circostanze che hanno determinato il ritardo, da ricondurre all’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia di carta del docente.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Varese, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il giudice ordinario aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere alla ricorrente la carta del docente per l’importo di € 500,00 annui per le annualità 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.000,00. Sul provvedimento si era formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa concerneva importi riconosciuti da sentenza passata in giudicato ed era sorretta da idonea documentazione, senza che l’Amministrazione avesse dedotto di aver adempiuto.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inottemperanza, ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che questi assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività commissariale è stata qualificata come rientrante nei compiti istituzionali del dirigente pubblico, con conseguente esclusione di alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014 in ordine alla valutazione in concreto della manifesta iniquità, considerate le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. Nel caso di specie, la penalità di mora è stata esclusa in ragione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e delle circostanze del ritardo, riconducibili all’eccezionale mole di contenzioso seriale riguardante il rilascio della carta elettronica del docente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, tenuto conto del limitato impegno difensivo richiesto in una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche questioni, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, come da giurisprudenza ivi richiamata.
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Nota della Redazione
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