L’ottemperanza al giudicato per la carta del docente non esclude la nomina del commissario ad acta e il diniego delle astreintes (TAR Lombardia n. 2429 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegna un termine per adempiere e, per il caso di perdurante inerzia, nomina fin d’ora un commissario ad acta, la cui attività non richiede compenso in quanto rientrante nei compiti istituzionali del funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa. La condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, valutazione che il Collegio compie in concreto tenendo conto dell’eccezionale mole di contenzioso in materia di carta elettronica del docente e dell’avvenuta nomina del commissario ad acta. Il giudicato che riconosce il beneficio della carta del docente per le annualità pregresse deve essere eseguito integralmente dall’Amministrazione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la carta del docente per l’importo annuo di € 500,00 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione del giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: la pretesa risulta sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto al giudicato.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notifica della presente decisione, con la precisazione che dall’importo dovuto vanno detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di perdurante inottemperanza, è stato nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro 60 giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del funzionario, sicché non è dovuto alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando l’esclusione prevista dalla norma per i casi di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Tale esclusione è stata ritenuta sussistente nel caso di specie, in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e delle circostanze che hanno determinato il ritardo, riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, tenuto conto del limitato impegno richiesto in una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, secondo quanto indicato da Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.