Ottemperanza per la carta docente: mancata prova dell’adempimento e iniquità della penalità di mora (TAR Lombardia n. 2326 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non contesti il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo esecutivo, il giudice amministrativo deve accertare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può essere concessa quando, in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dell’entità delle somme pretese, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della “carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio. Avverso tale decisione, passata in giudicato come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario, la ricorrente lamentava la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione, che non avrebbe provveduto all’accreditamento sulla carta della somma complessiva di 500,00 euro. Ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non aveva contestato in giudizio l’inosservanza dell’obbligo derivante dal titolo esecutivo. Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con l’espressa esclusione di compensi per l’attività commissariale.
Quanto alla richiesta di applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha rigettata, ritenendo che, in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione della sentenza e dell’entità delle somme pretese, la concessione della penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua.
Il TAR ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta tenendo conto della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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