Onere documentale del ricorso per ottemperanza e verifica del termine di 120 giorni (TAR Lombardia n. 2324/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza deve essere corredato, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., dalla copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, con l’eventuale prova del passaggio in giudicato, e la documentazione allegata deve corrispondere a quella richiamata nell’atto introduttivo. La procedibilità dell’azione richiede altresì la verifica del decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima della proposizione del ricorso. L’inosservanza dell’onere documentale impone al Collegio di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione, disponendo il rinvio della trattazione.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza n. 604/2024 del Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, pubblicata il 6 novembre 2024, notificata il 9 gennaio 2025 e passata in giudicato il 7 febbraio 2025. L’azione era proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli uffici scolastici territorialmente competenti. Il giudizio era instaurato dinanzi al TAR Lombardia, che si dichiarava funzionalmente competente a decidere sull’ottemperanza della pronuncia del giudice ordinario.
La Motivazione del TAR
Il Collegio preliminarmente rilevava che i documenti allegati al ricorso , a partire dal numero 2, non corrispondevano a quelli richiamati nell’atto introduttivo, essendo relativi a una sentenza pronunciata a favore di un soggetto diverso dalla ricorrente. La circostanza assumeva rilievo decisivo ai fini della verifica della correttezza e della completezza della documentazione prodotta.
Richiamato l’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., il TAR ha rammentato che l’azione di ottemperanza deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal deposito in copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione e, ove occorra, della prova dell’avvenuto passaggio in giudicato. Nel caso di specie, la produzione documentale risultava affetta da un vizio di corrispondenza, tale da impedire la verifica dei presupposti dell’azione.
Il Collegio ha inoltre evidenziato la necessità di accertare il rispetto dei termini di proposizione del ricorso, segnatamente quello di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che impone di attendere il decorso di centoventi giorni dalla notifica della sentenza prima di agire in ottemperanza. Sul punto ha ritenuto di dover acquisire elementi di verifica, non essendo possibile evincerli dalla documentazione depositata.
In ragione di tali carenze, il TAR ha disposto l’assegnazione alle parti di un termine perentorio di sette giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito della documentazione conforme a quella indicata nel ricorso, rinviando la causa alla camera di consiglio del 26 maggio 2026 per il prosieguo e riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite.
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Nota della Redazione
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